Sez. 3, Sentenza n. 14244 del 14/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 234120 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato non detenuto - Assenza di dichiarazione o elezione di domicilio - Notificazioni successive alla prima - Mediante consegna al difensore ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Notificazione eseguita sotto la vigenza del primigenio testo dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Assenza della facoltà del difensore di non accettare la notificazione - Notificazione invalida - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, vanno eseguite presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. n. 17 del 2005, conv., con modif. con legge n. 60 del 2005, e quelle compiute sotto la vigenza del primigenio testo normativo - non ancora emendato in sede di conversione del D.L. con la previsione della possibilità per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente la non accettazione della notificazione - conservano validità ed efficacia in forza del principio "tempus regit actum", perché la successiva modifica non può incidere retroattivamente sull'atto che ha già esaurito i suoi effetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)