Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 20/09/2007 Ud. (dep. 08/11/2007) Rv. 237639 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio a norma dell'art. 161 cod.proc.pen. - Notificazioni successive - Notifica nelle forme dell'art. 157, comma ottavo bis cod.proc.pen. - Ammissibilità.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod.proc.pen., si applica anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)