Sez. 1, Sentenza n. 17344 del 11/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 234020 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica al difensore ex art. 157, comma ottavo bis cod.proc.pen. - Ambito di applicazione - Applicabilità ai procedimenti incidentali - Ammissibilità.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 cod.proc.pen. non concerne la prima notifica del procedimento (quale il procedimento incidentale promosso dal pubblico ministero ai fini della revoca di un beneficio della sospensione condizionale della pena, che va considerato procedimento autonomo e nuovo rispetto al procedimento di cognizione), ma riguarda esclusivamente le notifiche successive - da effettuarsi mediante consegna della copia dell'atto al difensore di fiducia -, allorchè non sia stato possibile eseguire la prima notifica a causa della non reperibilità soggettiva del destinatario, dovuta alla momentanea assenza dello stesso dal luogo di residenza o di domicilio conosciuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)