Sez. L, Sentenza n. 883 del 06/02/1985 (Rv. 439059 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - ART. 361 COD. PROC. CIV. - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - ART. 361 COD. PROC. CIV. - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
Premesso che la norma dell'art. 361 cod. proc. civ., concernente la riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive, non è applicabile, atteso il suo carattere di specialità, a sentenze diverse da quelle espressamente richiamate in detto articolo, che si riferisce soltanto alle sentenze previste dagli artt. 278 e 279, secondo comma, n. 4 dello stesso codice e non anche alla sentenza parziale ai sensi del secondo comma dell'art. 277 cod. proc. civ., va considerato che una sentenza siffatta è configurabile soltanto quando il giudice, chiamato a decidere il merito delle distinte domande oggetto dell'unico giudizio, manifesti la volontà di scindere in separate sentenze la decisione di tali domande, definendone completamente una o alcune e demandando ad altra pronunzia la decisione della domanda o delle domande residue bisognevoli d'istruttoria. Pertanto, la sentenza con la quale il giudice, in presenza di una pluralità domande, decida soltanto su alcune di esse, senza esaurire il relativo rapporto processuale e rinviando al prosieguo la statuizione sulle altre, ma non disponga, esplicitamente od esplicitamente, una separazione di procedimenti, anche perché rimanda alla successiva pronuncia la regolamentazione delle spese su tutte le domande, ha carattere non definitivo ed è quindi suscettibile di riserva d'impugnazione differita. (V 243/83; (V 3605/81, mass n 414219; (V 6235/80, mass n 409961; (V 3139/80, mass n 406930; (V 1945/79, mass n 398353; (Conf 2020/82, mass n 419870, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)