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Sez. L, Sentenza n. 4937 del 05/06/1987 (Rv. 453559 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITAZIONE ALLE SOLE QUESTIONI PROCESSUALI - ESCLUSIONE - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - PRECLUSIONE EX ART. 423 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453559-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITAZIONE ALLE SOLE QUESTIONI PROCESSUALI - ESCLUSIONE - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - PRECLUSIONE EX ART. 423 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*

Anche nel rito del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni preliminari di merito, atteso che la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non potersi inquadrare in nessuna delle nullità previste dalla legge, assolve una funzione connaturale al processo, attuando in modo rapido ed economico le finalità di esso, e trova fondamento nel quarto comma dell'art. 420 cod. proc. civ., che, nel prevedere per l'emissione di sentenze non definitive l'ipotesi di altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, non può essere inteso in senso limitativo, cioè riferito alle sole questioni processuali. Nè, in particolare, contro l'ammissibilità di sentenze non definitive di condanna generica può trarsi argomento dall'art. 423 cod. proc. civ., in quanto l'ordinanza di pagamento da esso prevista non ha natura decisoria e non è quindi assimilabile alla sentenza di condanna generica. (V 883/85, mass n 439059; (Conf 1441/86, mass n 444836, sulla prima parte; (Conf 1176/85, mass n 439298, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)