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Sez. L, Sentenza n. 4799 del 09/03/2004 (Rv. 570926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperativa di produzione e lavoro - Attività dei soci svolta in conformità del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini sociali - Carattere subordinato o parasubordinato del rapporto - Esclusione - Modalità delle prestazioni analoghe a quelle del rapporto di lavoro subordinato - Irrilevanza - Limiti - Accertamento della volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato - Requisiti - Conformità allo statuto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

I soci di una cooperativa di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni volte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali; in particolare, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, non rileva la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva; rimane salva tuttavia l'ipotesi, peraltro eccezionale e riscontrabile in concreto nel caso in cui lo Statuto della società contempli la possibilità della costituzione con i soci di distinti rapporti di lavoro subordinato, che - in considerazione della effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato - le parti abbiano effettivamente inteso costituire e dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo rilievo ad elementi non univoci, quali la predeterminazione delle mansioni, della retribuzione e l'assoggettamento al potere disciplinare, compatibili anche con la sussistenza del solo rapporto sociale, e non considerando adeguatamente altri elementi, quali la variabilità dell'orario e della sede lavorativa, sintomatici del fatto che la società non aveva offerto un posto fisso ma solo occasioni di lavoro, aveva ritenuto sussistente tra la cooperativa e il socio un rapporto di lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)