Sez. 5, Sentenza n. 8621 del 15/04/2011 (Rv. 617555 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi azionari - Versati da una società italiana a società madre residente in Francia - Regime fiscale - Opzione da parte della società madre per il credito di imposta - Riduzione del 5% sul credito di imposta - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di imposte sui dividendi azionari, qualora una società madre residente in Francia, cui siano stati corrisposti i dividendi da parte di una società figlia operante in Italia, abbia optato per il regime del credito di imposta, tale credito di imposta viene ridotto del 5%, a titolo di tassazione, perché viene parificato a fini fiscali, dall'art. 10 della Convenzione tra Italia e Francia sulle doppie imposizioni, recepita con legge 7 gennaio 1992 n. 20, ad un vero e proprio dividendo.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)