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Sez. L, Sentenza n. 1927 del 03/04/1979 (Rv. 398324 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398324-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

Il diritto alla pensione di invalidita, che si ricolleghi ad aggravamenti di malattie o a nuove infermita sopraggiunte e riscontrate nel corso del procedimento giudiziario, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di legge per il diritto medesimo e cioe l'insorgere dell'invalidita pensionabile. In tale ipotesi, pertanto, il giudice del merito non puo fare decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo a quello del deposito della consulenza che abbia rilevato quegli aggravamenti o quelle infermita, trattandosi di un atto di mera comunicazione di accertamenti, sicuramente posteriori alla maturazione del diritto a pensione, ma deve svolgere una penetrante indagine sull'epoca del raggiungimento dell'invalidita pensionabile, in base ad un completo e logico apprezzamento delle risultanze istruttorie ed avvalendosi dei poteri cognitivi che ritenga piu idonei. (Conf 1446/77, mass n 385155; (Conf 482/76, mass n 379140).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)