Sez. L, Sentenza n. 5168 del 16/11/1977 (Rv. 388792 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - RIMEDI ALTERNATIVI CONSENTITI - LIMITI - OMISSIONE DI PRONUNCIA SUGLI INTERESSI MORATORI RELATIVI AD UN CREDITO PER INDENNITA DI LAVORO NON CERTO, NE LIQUIDO NE ESIGIBILE - SCELTA TRA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - RIMEDI ALTERNATIVI CONSENTITI - LIMITI - OMISSIONE DI PRONUNCIA SUGLI INTERESSI MORATORI RELATIVI AD UN CREDITO PER INDENNITA DI LAVORO NON CERTO, NE LIQUIDO NE ESIGIBILE - SCELTA TRA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi di omessa pronuncia, la parte normalmente puo scegliere tra due soluzioni, cioe tra l'impugnazione della sentenza e la riproposizione della domanda in separato giudizio, tale scelta restando inibita solo se dalla sentenza si possa desumere il rigetto, sia pure implicito, della domanda non accolta o se il capo su cui non e intervenuta pronuncia non sia autonomo dalla domanda principale. In questi due ultimi casi non esiste infatti rimedio diverso dall'impugnazione. Tale necessita peraltro non ricorre - e resta percio consentita la scelta tra impugnazione e riproposizione della domanda - quando l'omissione di pronuncia riguardi gli interessi moratori relativi ad un credito per indennita di lavoro che non sia certo, liquido ed esigibile. Infatti, a differenza degli interessi corrispettivi e di quelli compensativi, gli interessi moratori non hanno carattere complementare del credito pecuniario, ma trovano autonoma causa genetica nella mora o nel ritardo colpevole del datore di lavoro debitore. (Conf 2314/76, mass n 381108; (V 2884/74, mass n 371316).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)