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Sez. 6, Sentenza n. 41677 del 30/09/2010 Ud. (dep. 25/11/2010) Rv. 248805 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Accertamento della pericolosità sociale - Obbligo di motivazione in caso di insussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248805-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)