Sez. 6, Sentenza n. 41677 del 30/09/2010 Ud. (dep. 25/11/2010) Rv. 248805 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Accertamento della pericolosità sociale - Obbligo di motivazione in caso di insussistenza - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)