Sez. 5, Sentenza n. 22193 del 20/02/2008 Ud. (dep. 03/06/2008) Rv. 240434 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Proscioglimento per difetto di imputabilità - Ricovero in ospedale psichiatrico - Accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale al momento della applicazione della misura - Necessità - Obbligo di motivazione in caso di insussistenza - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza personali, il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - a seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella parte in cui non subordina, nel caso di imputato prosciolto perché non imputabile per infermità psichica (art. 88 cod. pen.), detto provvedimento al previo accertamento da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale derivante da tale infermità al momento della applicazione della misura - non è più applicabile obbligatoriamente ed automaticamente. Ne consegue che ove il giudice ritenga di applicare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico ovvero una misura diversa (sent. Corte cost. n. 253 del 2003) ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)