Sez. 1, Sentenza n. 9477 del 31/01/2003 Cc. (dep. 28/02/2003) Rv. 224715 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Proscioglimento per infermità psichica - Presunzione di pericolosità - Ricovero in manicomio giudiziario - Presupposti - Assegnazione casa di cura e custodia - Presupposti - Fungibilità tra le due misure - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l'assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 cod. pen., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all'esito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell'art. 219 cod. pen., il ricovero in una casa di cura protetta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 313 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)