Sez. 1, Sentenza n. 3877 del 20/01/2004 Cc. (dep. 30/01/2004) Rv. 227330 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies Legge 356/1992 - Revoca in sede esecutiva - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non rendendosi applicabile in tale ipotesi la disciplina della revoca di cui all'art. 7 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che espressamente si riferisce al procedimento di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)