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Sez. 1, Sentenza n. 16750 del 04/07/2013 (Rv. 627264 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Cessione volontaria di immobile - Giudizio di rinvio - Declaratoria di risoluzione del contratto di cessione e condanna al risarcimento del danno - Liquidazione - Riesame del valore venale del bene - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627264-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel giudizio di rinvio, qualora sia dichiarata la risoluzione del contratto di cessione volontaria di un immobile e sia condannato il Comune al risarcimento del danno cagionato al proprietario per l'occupazione illegittima del fondo e la successiva irreversibile trasformazione, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno e non più a quella del corrispettivo della cessione o dell'indennità di espropriazione, potendo a tal fine rideterminare il valore venale del bene, non costituendo tale valutazione un punto autonomo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)