Sez. 3, Sentenza n. 3776 del 30/12/1971 (Rv. 355607 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA DEL CRITERIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA DEL CRITERIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando si devono liquidare danni che si proiettano nel futuro, non e possibile determinare l'ammontare con assoluta precisione, onde il giudice deve necessariamente procedere alla Determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilita, relativi all'ammontare del lucro cessante, da compiersi a sua discrezione o secondo il criterio equitativo consentito dagli artt 2056 e 1226 cod civ o secondo le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvato con RD 9 ottobre 1922 n 1403. La scelta del criterio di liquidazione, essendo espressione di una facolta discrezionale del giudice di merito, non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 552'69, mass n 338726).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)