Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 03/03/1981 (Rv. 411807 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - INVALIDITA PERMANENTE DI UN MINORE - DANNO CONSISTENTE NEL MINOR GUADAGNO DERIVANTE IN FUTURO DALLA MENOMAZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - INVALIDITA PERMANENTE DI UN MINORE - DANNO CONSISTENTE NEL MINOR GUADAGNO DERIVANTE IN FUTURO DALLA MENOMAZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Qualora occorre procedere alla liquidazione di un danno futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice - relativamente al lucro cessante - deve procedere attraverso calcoli di probabilita da compiersi, a norma dell'art 2056 cod civ, con equo apprezzamento delle circostanze del caso.Pertanto, nell'ipotesi di invalidita permanente causata da un fatto illecito ad un minore che, per la sua eta, non svolga attivita lavorativa, il danno consistente nel minor guadagno che l'infortunato percepira in futuro rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacita lavorativa non fosse stata menomata, non puo essere determinato dal giudice che per mezzo di presunzioni, in base al tipo di attivita lavorativa che presumibilmente il minore esercitera in futuro: tipo di attivita che va accertato con criterio di probabilita, tenendo conto della posizione economica e sociale della famiglia del minore. (Conf 3818/77, mass n 387486; (Conf 3776/71, mass n 355607).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)