Sez. 2, Sentenza n. 5079 del 18/08/1986 (Rv. 447717 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVENZIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVENZIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
Il comproprietario che abbia l'autonomo godimento del bene comune, per poterne utilmente invocare l'usucapione, deve dimostrare di avere usato detto bene, avendone il possesso esclusivo, inteso questo come costituito sia dal corpus che dall'animus, oltre la quota in relazione alla quale, nei limiti del suo diritto, tale possesso si presume, ovvero, qualora abbia successivamente esteso il proprio diritto, deve provare di avere, da un determinato momento, sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini e di avere, quindi, esercitato il relativo possesso esclusivo per tutto il periodo richiesto ai fini della usucapione. (V 4908/83, mass n 429797; (V 1449/81, mass n 412103; (V 2279/79, mass n 398624; (V 4027/78, mass n 393627; (Conf 6669/81, mass n 417532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)