Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 16/07/1983 (Rv. 429797 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - USUCAPIONE DELL'INTERO BENE COMUNE DA PARTE DI UN COMPROPRIETARIO - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - USUCAPIONE DELL'INTERO BENE COMUNE DA PARTE DI UN COMPROPRIETARIO - CONDIZIONI.*
Il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso solo quando si traduca in un suo possesso di tipo esclusivo, con riguardo sia al corpus sia all'animus, incompatibile con la possibilità degli altri condomini di far uso del bene medesimo. (V 6669/81, mass n 417532; (V 1449/81, mass n 412103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)