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Sez. 2, Sentenza n. 4027 del 02/09/1978 (Rv. 393627 - 01)

EFFETTI - USUCAPIONE - POSSESSO - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - NECESSITA PER L'USUCAPIONE DA PARTE DEL CONDOMINO - ESCLUSIONE - REQUISITI SUFFICIENTI.*
Stato
decisa il 1978-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393627-01

EFFETTI - USUCAPIONE - POSSESSO - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - NECESSITA PER L'USUCAPIONE DA PARTE DEL CONDOMINO - ESCLUSIONE - REQUISITI SUFFICIENTI.*

Ai fini dell'usucapione della cosa comune da parte di un condomino, non e necessario che questi dimostri di avere compiuto un atto di interversione del possesso, essendo invece sufficiente che dimostri di avere posseduto per intero la cosa animo domini ed in modo esclusivo e incompatibile con la possibilita di fatto di un godimento comune e per il tempo necessario all'acquisto a titolo originario del bene stesso. (Conf 1564/72, mass n 358288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)