Sez. 2, Sentenza n. 2279 del 23/04/1979 (Rv. 398624 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - USUCAPIBILITA DELLA QUOTA ALTRUI - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - USUCAPIBILITA DELLA QUOTA ALTRUI - CONDIZIONI.*
L'art 1102 cod civ, nel disporre che il partecipante alla comunione non possa estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie Atti idonei a mutare il titolo del suo possesso, ammette l'usucapibilita della quota altrui, ma richiede a tal fine la presenza di Atti incompatibili col permanere del compossesso. (Conf 510/74, mass n 368258).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)