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Sez. 2, Sentenza n. 2279 del 23/04/1979 (Rv. 398624 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - USUCAPIBILITA DELLA QUOTA ALTRUI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398624-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - USUCAPIBILITA DELLA QUOTA ALTRUI - CONDIZIONI.*

L'art 1102 cod civ, nel disporre che il partecipante alla comunione non possa estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie Atti idonei a mutare il titolo del suo possesso, ammette l'usucapibilita della quota altrui, ma richiede a tal fine la presenza di Atti incompatibili col permanere del compossesso. (Conf 510/74, mass n 368258).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)