Sez. L, Sentenza n. 9988 del 16/04/2008 (Rv. 602851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Scioglimento del rapporto di lavoro per volontà del datore fondata su clausola risolutiva nulla - Domanda risarcitoria erroneamente basata sull'art. 18, comma 5, della legge n.300 del 1970 - Diversa qualificazione da parte del giudice quale azione di risarcimento da illecito contrattuale - Ammissibilità - Messa in mora - Dalla notifica del ricorso per la reintegra - Fondamento - Deducibilità delle somme percepite a titolo di pensione quale "aliunde perceptum" - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per iniziativa del datore, fondata sull'esistenza di una clausola risolutiva nulla (per contrarietà a norme imperative, prevedendo l'automatica cessazione del rapporto lavorativo al raggiungimento della massima anzianità contributiva), la domanda di risarcimento del danno, erroneamente basata sull'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970, può essere considerata come azione di risarcimento da illecito contrattuale di diritto comune, venendo in considerazione la qualificazione giuridica della domanda e non un mutamento dei fatti costitutivi e dovendosi ritenere che la notifica del ricorso introduttivo - comportando la richiesta di reintegra l'offerta da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative - assuma valore di messa in mora; né può considerarsi quale "aliunde perceptum" la pensione nel frattempo percepita, che il lavoratore è tenuto a restituire all'ente erogante.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)