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Sez. L, Sentenza n. 642 del 11/02/1978 (Rv. 389971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA - CARATTERE RETRIBUTIVO - PREVISIONE DELL'INDENNITA DI MENSA IN CONSEGUENZA DEL MUTAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO - NATURA DI MIGLIORAMENTO RETRIBUTIVO - CONFIGURABILITA - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE - BASE PER LE VARIE INDENNITA E DELLE MENSILITA COSIDDETTE AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA DELLA PREDETTA INDENNITA.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA - CARATTERE RETRIBUTIVO - PREVISIONE DELL'INDENNITA DI MENSA IN CONSEGUENZA DEL MUTAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO - NATURA DI MIGLIORAMENTO RETRIBUTIVO - CONFIGURABILITA - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE - BASE PER LE VARIE INDENNITA E DELLE MENSILITA COSIDDETTE AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA DELLA PREDETTA INDENNITA.*

L'indennita di mensa, che il datore di lavoro si sia impegnato a corrispondere ai propri dipendenti, rappresenta un elemento integratore della retribuzione, che assolve con le altre componenti di questa alla precipua funzione di corrispettivo della prestazione d'opera e non costituisce un rimborso di spese o una elargizione benevola del datore di lavoro. Pertanto, l'indennita di mensa, che sia stata prevista da un contratto collettivo in conseguenza del mutamento e della ristrutturazione dell'orario di lavoro, non ha il carattere di un rimborso di spese, bensi costituisce un miglioramento di carattere retributivo e di conseguenza deve essere computata sia nel calcolo della retribuzione-base per le varie indennita, attinenti al rapporto di lavoro, che nella Determinazione dell'importo delle mensilita cosiddette aggiuntive.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)