Sez. L, Sentenza n. 1924 del 18/03/1983 (Rv. 426765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - NATURA RETRIBUTIVA DELL'INDENNITÀ DI MENSA - ACCERTAMENTO CONSEGUENTE ALLA MAGGIORE GRAVOSITÀ DELLA PRESTAZIONE - CONTINGENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - NATURA RETRIBUTIVA DELL'INDENNITÀ DI MENSA - ACCERTAMENTO CONSEGUENTE ALLA MAGGIORE GRAVOSITÀ DELLA PRESTAZIONE - CONTINGENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESTENSIONE.*
Quando, in considerazione della maggiore gravosità della prestazione derivante dalla concentrazione dell'orario di lavoro, sia riconosciuta la natura retributiva dell'indennità di mensa prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie, dal paragrafo 6, lett. B), dell'accordo 12 marzo 1971, stipulato per il rinnovo del C.C.n.L. per i dipendenti da imprese di Assicurazione), detta indennità, siccome rientrante fra gli elementi costanti della retribuzione, è computabile ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e dell'ammontare del compenso per lavoro straordinario e dev'essere corrisposta anche per le giornate (ferie, festività infrasettimanali e nazionali, assenze per malattia) in ordine alle quali il lavoratore, nonostante la Mancanza di prestazione lavorativa, ha diritto, per legge o per contratto, alla stessa retribuzione spettantegli per le giornate di effettivo lavoro. (Conf 1666/79, mass n 398020; (Conf 4505/78, mass n 394176; (Conf 3557/78, mass n 393056; (Conf 642/78, mass n 389971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)