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Sez. 3, Sentenza n. 2543 del 17/04/1980 (Rv. 406271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE DELLO APPELLANTE - RINVIO DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLO APPELLANTE - OMISSIONE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE DELLO APPELLANTE - RINVIO DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLO APPELLANTE - OMISSIONE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La disposizione dell'art 348, primo comma, cod proc civ, che impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso, e fondata unicamente sulla necessita di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione nella successiva udienza, la dichiarazione d'improcedibilita del gravame, ma non interferisce sul sistema della conoscenza dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore quale disciplinato dall'art 176, secondo comma, cod proc civ, che esclude l'Obbligo di comunicare le ordinanze pronunciate in udienza alle parti presenti e a quelle che avrebbero dovuto comparirvi. Di conseguenza, qualora non venga rilevata ne dichiarata l'improcedibilita dell'appello, ma questo venga esaminato e deciso nel merito, ancorche sfavorevolmente, l'appellante non ha interesse ad impugnare la sentenza denunciando la violazione della norma su indicata, ne - ove si sia in precedenza costituito con l'iscrizione a ruolo della causa - puo dedurre alcuna violazione dei propri diritti di difesa, e, in genere, del principio del contraddittorio, per non essere stato avvertito dell'udienza di rinvio, dovendosi egli ritenere legalmente a conoscenza del rinvio disposto dallo istruttore. (V 3832/79, mass n 400290; (V 507/77, mass n 384057; (V 2083/76, mass n 380905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)