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Sez. 3, Sentenza n. 4584 del 22/04/1995 (Rv. 492000 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Stipendi dei pubblici dipendenti - Cessione del quinto - Successivo pignoramento - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492000-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI

Gli stipendi dei pubblici dipendenti sono pignorabili nei limiti del quinto, ma, allorché il pignoramento od il sequestro seguano ad una cessione, gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma secondo, e 68 del d.P.R.5 gennaio 1950 n. 180, incontrano l'ulteriore limite della metà complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta), senza che possa ritenersi che l'art. 68 sopracitato consente il cumulo solo per i pignoramenti per crediti alimentari.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 68 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)