Sez. 3, Sentenza n. 6432 del 23/04/2003 (Rv. 562406 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 180 del 1950 - "Simultaneo concorso delle cause" - Nozione - Portata.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
In tema di esecuzione forzata, il "simultaneo concorso delle cause" previsto dal secondo comma dell'art. 2 d.P.R. n. 180 del 1950 sta ad indicare la coesistenza, nello stesso tempo, di più crediti verso il debitore esecutato, derivanti da diverse cause tra quelle previste dal primo comma dell'art. 2 (estese ad ogni credito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1987, n. 878 del 1988, n. 99 del 1993, n. 105 del 1977, n. 155 del 1987, n. 1041 del 1988, nonché - seppure in termini impliciti- da Corte Cost. n. 506 del 2002). Ne consegue che la disposizione in questione disciplina il limite di pignorabilità della retribuzione del debitore nell'ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti, situazione che si verifica anche quando una parte della retribuzione sia stata già assegnata a soddisfacimento futuro di un credito - il quale permane e viene pertanto a concorrere con il credito eventualmente insorgente successivamente verso lo stesso debitore -, e che prescinde dalla unicità del processo esecutivo, essendo al riguardo irrilevante che i creditori agiscano o meno nello stesso processo esecutivo.
Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)