Sez. L, Sentenza n. 10881 del 05/11/1997 (Rv. 509545 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Giornalieri di campagna - Ammontare dei contributi ex art. 28, primo comma, d.P.R. n. 488 del 1968 - Riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia - Previsione della contrattazione collettiva nazionale della possibile riduzione dell'orario secondo le consuetudini locali - Disapplicazione del decreto ministeriale fondato su una retribuzione rapportata ad un maggiore orario - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'orario osservato nella provincia di Lecce.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai sensi del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (relativamente al quale la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost. è stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito con riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) per provincia e non già su base nazionale; ne consegue che, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di una sua riduzione secondo le consuetudini locali, il giudice ordinario ben può disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia, finisca col prendere a parametro, per il calcolo dei contributi, una retribuzione notevolmente sperequata rispetto a quella risultante dall'osservanza dell'orario predetto, sempreché la medesima sia sufficiente a garantire ai lavoratori le prestazioni previdenziali previste dalla legge. (Fattispecie relativa alla provincia di Lecce, in cui, secondo l'accertamento del giudice di merito, l'orario di lavoro era di cinque ore giornaliere per notoria consuetudine; la S.C., nel confermare, per la parte in questione, la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile, per la sua novità, la doglianza del ricorrente secondo cui, a norma del contratto collettivo provinciale dell'11 gennaio 1977, la riduzione dell'orario di lavoro non comportava diminuzione della retribuzione giornaliera).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)