Sez. L, Sentenza n. 1552 del 28/02/1996 (Rv. 496061 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Giornalieri di campagna - Ammontare dei contributi ex art. 28, primo comma, d.P.R. n. 488 del 1968 - Riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia - Previsione della contrattazione collettiva nazionale della possibile riduzione dell'orario secondo le consuetudini locali - Disapplicazione del decreto ministeriale fondato su una retribuzione rapportata ad un maggiore orario - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai sensi del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (relativamente al quale la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione è stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito con riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) per provincia e non già su base nazionale; ne consegue che, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di una sua riduzione secondo le consuetudini locali, il giudice ordinario ben può disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia (nella specie, orario di cinque ore effettivamente osservato nella provincia di Lecce), finisca col prendere a parametro, per il calcolo dei contributi, una retribuzione oltremodo sperequata rispetto a quella risultante dall'osservanza dell'orario predetto, sempreché la medesima sia sufficiente a garantire ai lavoratori le prestazioni previdenziali previste dalla legge.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)