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Sez. 1, Sentenza n. 42569 del 09/11/2005 Cc. (dep. 24/11/2005) Rv. 232425 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - adempimenti esecutivi | Latitanza - Deposito in cancelleria della richiesta del P.M. e degli atti presentati con la stessa - Condizioni - Limiti - Asserita violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232425-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - adempimenti esecutivi

Secondo la previsione dell'articolo 293, commi primo e terzo, cod. proc. pen., quando sia disposta la custodia cautelare, il deposito della richiesta del P.M. e dei documenti con essa presentati deve avvenire dopo l'esecuzione del provvedimento coercitivo ed in funzione del successivo interrogatorio di garanzia, primo atto con il quale si instaura il contraddittorio sulla "quaestio libertatis". Pertanto, il deposito non è dovuto in caso di latitanza e finchè questa permane, provvedendosi soltanto al deposito dell'ordinanza dispositiva della misura rimasta ineseguita (art. 296, comma secondo, cod. proc. pen.). Né la detta disciplina costituisce lesione del diritto alla difesa ed ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del latitante, essendo a questi e al difensore consentito proporre richiesta di riesame anche in stato di latitanza (art. 309, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.) e conseguendone la tempestiva discovery (art. 309, comma quinto) della richiesta del P.M. e degli atti con questa presentati, sui quali potranno fondarsi le deduzioni difensive alla successiva udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)