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Sez. 6, Sentenza n. 31509 del 28/05/2004 Cc. (dep. 16/07/2004) Rv. 229318 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Deposito dell'ordinanza di custodia cautelare - Prima dell'interrogatorio dell'imputato - Necessità - Esclusione - Conseguenza del ritardato deposito.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229318-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell' ordinanza che ha disposto la misura stessa è funzionale alla posizione del difensore, che così è messo in grado di approntare compiutamente la richiesta di riesame, ma tale deposito non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen., né deve aver luogo entro un termine predefinito, infatti l'eventuale ritardo comporta soltanto la proroga dei termini per la richiesta di riesame, fino alla completa acquisizione di tutti gli atti indicati dall'art. 293 comma terzo cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)