Sez. 1, Sentenza n. 24046 del 25/11/2015 (Rv. 637773 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI | Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Domanda di ammissione al concordato preventivo - Anteriorità del momento genetico delle rispettive obbligazioni - Sufficienza - Liquidità ed esigibilità del credito - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso purchè il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto compensabili il credito di una società in concordato, verso la propria conduttrice, per canoni locatizi maturatisi dopo l'ammissione della prima alla suddetta procedura, ma giusta un contratto stipulato anteriormente ad essa, e quello della medesima conduttrice per prestazioni di servizi resi alla locatrice precedentemente alla sua istanza concordataria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1571, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)