Sez. 2, Sentenza n. 6885 del 23/07/1994 (Rv. 487487 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI | Riserva di nomina del contraente - Configurabilità di un contratto preliminare - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI
Il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi prima della dichiarazione di nomina dell'eligendo, la quale ha solo l'effetto di far acquistare "ex tunc" all'eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni. Ne consegue che la riserva di nomina del contraente non vale a configurare da sola un contratto preliminare, costituendo quella prevista dall'art. 1401 cod. civ. una figura riconosciuta in termini generali, individuabile sia per i contratti preliminari sia per quelli definitivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)