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Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 16/10/2012 (Rv. 624504 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita di un bene - Deduzione da parte del convenuto della simulazione del prezzo di acquisto - Prova - Esigenza di uno specifico collegamento fra il documento avente data certa anteriore ed il contratto revocabile - Pluralità di documenti - Autonomo carattere di certezza di data per ciascuno - Necessità - Sussistenza - Utilizzo di titoli di credito - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2012-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624504-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

L'acquirente di un bene che, convenuto in revocatoria dal fallimento dal venditore ex art. 67, comma 1, legge fall., adduca la simulazione del prezzo, ha l'onere di provare, con un documento di data certa anteriore al fallimento, non solo il versamento del maggior prezzo dissimulato, ma anche il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile; ove la prova documentale della simulazione relativa sia data non già da un solo documento, ma da una serie di documenti tra loro collegati, ciascuno di essi, secondo il proprio regime probatorio deve acquisire autonomamente carattere di certezza di data nella sua anteriorità al fallimento. Tuttavia, la prova del maggior prezzo non può essere fornita attraverso il riferimento a titoli di credito, per loro natura astratti, ancorché aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo sia dimostrato che il rilascio degli stessi, con funzione solutoria, sia ricollegabile al contratto oggetto di revocatoria, delle cui obbligazioni da parte dell'acquirente costituisca adempimento; tale collegamento ben può essere oggetto di prova logica, sulla base di elementi documentali in tal senso concludenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)