Sez. 1, Sentenza n. 1759 del 28/01/2008 (Rv. 601382 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'acquirente - Deduzione da parte del convenuto della simulazione del prezzo - Onere della prova - Spettanza - Mezzi - Pluralità di documenti - Certezza della data con riguardo a ciascuno - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di eccezione di simulazione di prezzo opposta dall'acquirente di bene immobile al curatore del fallimento del venditore che agisce, ai sensi dell'art. 67, n. 1, legge fall., per la dichiarazione di inefficacia dell'atto, spetta al convenuto l'onere di provare, sulla base di un documento di data certa anteriore al fallimento ex art. 2704 cod. civ., il versamento del maggior prezzo dissimulato e poi il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile; ne consegue, per il caso in cui la prova documentale della simulazione relativa sia data da una serie di documenti tra loro ricollegabili, che ciascuno di essi, secondo il regime probatorio suo proprio, deve avere data certa anteriore al fallimento. (Applicando tale principio, la S.C. ha parzialmente riformato la sentenza di merito, che aveva ritenuto provata la simulazione di una parte del prezzo dalla prova per testi, ammessa oltre i limiti dell'art. 2722 cod. civ. ed al fine di dimostrare la causale del rilascio di cambiali, cui era stato però negato il predetto requisito della data certa).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)