Sez. 1, Sentenza n. 12172 del 15/09/2000 (Rv. 540179 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita di un bene - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'acquirente - Deduzione da parte del convenuto della simulazione del prezzo - Prova - Onere - Mezzi - Prova della specificità del collegamento fra documento avente data certa anteriore ed il contratto revocabile - Necessità - Sussistenza - Prova fornita attraverso una pluralità di documenti - Autonomo carattere di certezza di data per ciascuno - Necessità - Sussistenza - Prova fornita attraverso il riferimento a titoli di credito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'acquirente di un bene che, convenuto in revocatoria dl fallimento del venditore ex art. 67, n. 1, legge fall., adduca la simulazione del prezzo, ha l'onere di provare, con un documento di data certa anteriore al fallimento, non solo il versamento del maggior prezzo dissimulato, ma anche il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile. Ove la prova documentale della simulazione relativa sia data non già da un solo documento, ma da una serie di documenti tra loro ricollegabili, ciascuno di essi, secondo il regime probatorio ad esso proprio, deve acquisire autonomamente carattere di certezza di data nella sua anteriorità al fallimento. Tuttavia, la prova del maggior prezzo non può essere fornita attraverso il riferimento a titoli di credito, per loro natura astratti, ancorché aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo che sia dimostrato che il rilascio degli stessi, con funzione solutoria, sia ricollegabile al contratto oggetto di revocatoria, delle cui obbligazioni dalla parte dell'acquirente costituisca adempimento. Tale collegamento ben può essere oggetto di prova logica, sulla base di elementi documentali in tal senso concludenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)