Sez. 1, Sentenza n. 4285 del 01/03/2005 (Rv. 579930 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita di un bene - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'acquirente - Deduzione da parte del convenuto della simulazione del prezzo - Prova - Onere - Mezzi - Fattispecie in tema di prova a mezzo di una pluralità di documenti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'acquirente di un bene convenuto in revocatoria dal fallimento del venditore (art. 67, n. 1, legge fall.), qualora deduca la simulazione del prezzo, ha l'onere di provare, con un documento di data certa anteriore al fallimento, sia il versamento del maggior prezzo dissimulato, sia il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile; inoltre, nel caso in cui la prova documentale della simulazione relativa non sia data da un unico documento, bensì da una serie di documenti tra loro ricollegabili, ciascuno di essi, secondo il regime probatorio suo proprio, deve avere data certa anteriore al fallimento (In applicazione di questo principio, la Corte Cass.ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale non costituivano documenti idonei a provare la simulazione una serie di assegni in bianco, una dichiarazione proveniente da un terzo, priva di data certa, nonchè la rinunzia dei creditori esproprianti all'esecuzione forzata sui beni oggetto della compravendita, in mancanza di elementi idonei a dimostrare che essi erano stati soddisfatti dall'acquirente del bene).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)