Sez. 3, Sentenza n. 13771 del 20/12/1991 (Rv. 475129 - 01)
Esecuzione forzata - Giudice dell'esecuzione - Forma dei provvedimenti | Ordinanze del giudice dell'esecuzione - Reclamabilità al collegio - Esclusione - Limiti.
Esecuzione forzata - Giudice dell'esecuzione - Forma dei provvedimenti
Ad eccezione di quelle emesse in tema di estinzione del processo, le ordinanze del giudice dell'esecuzione - compresa quella che pronunci sulla validità o meno dell'offerta di acquisto mediante aumento di sesto del prezzo dell'aggiudicazione - non possono essere oggetto di reclamo al collegio ai sensi del secondo comma dell'art. 487 cod. proc.civ. non rientrando - con riguardo alle norme richiamate - nella specifica categoria di quelle per le quali la legge prevede tale specifico mezzo di reclamo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 179, Cod. Proc. Civ. art. 186, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)