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Sez. 3, Sentenza n. 7762 del 19/05/2003 (Rv. 563262 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza dichiarativa del giudice dell'esecuzione - Impugnazione - Reclamo allo stesso giudice - Decisione con sentenza - Impugnabilità in appello della sentenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563262-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo può essere impugnata non con l'opposizione agli atti esecutivi ma, ai sensi dell'art. 630, terzo comma cod. proc. civ., con il reclamo, il quale va proposto al collegio ovvero, se giudice dell'esecuzione fosse stato il pretore, al tribunale in composizione monocratica, e deve essere deciso con sentenza (appellabile, perché attinente al diritto del creditore a proseguire l'esecuzione e, quindi, equiparabile alla decisione sull'opposizione all'esecuzione); ne consegue che, in difetto del reclamo, rimane preclusa ogni possibilità di contestare la validità ed efficacia della predetta ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)