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Sez. 3, Sentenza n. 9377 del 11/06/2003 (Rv. 564170 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Impugnabilità - Reclamo in ipotesi di contrattazione della legittimità del provvedimento - Opposizione agli atti esecutivi di ipotesi di contestazione della legittimità dei provvedimenti consequenziali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564170-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione e la legittimità del provvedimento che conceda o neghi l'estinzione stessa, mentre esso va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi qualora - come nel caso di specie - si contesti la legittimità dei provvedimenti consequenziali adottati e quindi degli effetti dell'estinzione stessa. (Nella specie, in particolare, l'aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimità della revoca della aggiudicazione e la disposta restituzione delle somme da lui versate in relazione all'aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)