Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 08/05/1981 Ud. (dep. 09/09/1981) Rv. 150152 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - REGOLAMENTO RELATIVO AL SETTORE DELLE INDUSTRIE - PRESCRIZIONE PENALE PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITÀ - ECOLOGIA.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - REGOLAMENTO RELATIVO AL SETTORE DELLE INDUSTRIE - PRESCRIZIONE PENALE PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITÀ - ECOLOGIA.*
L'art. 11 punto 3 del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 (regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie), che dispone che alle violazioni delle norme del regolamento si applica la sanzione prevista dal comma quarto dell'art. 20 della legge n. 615 del 1966, in quanto disposizione regolamentare che configura ipotesi di reato è illegittimo e deve essere disapplicato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST., Legge 15/04/1971 num. 322 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)