Sez. L, Sentenza n. 4607 del 06/03/2004 (Rv. 570833 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Carattere costitutivo anche ai fini previdenziali ed assistenziali - A far data dall'entrata in vigore della legge n. 63 del 1993, di conversione del D.L. n. 6 del 1993 - Potere del giudice di disapplicare, in mancanza dei prescritti requisiti, l'atto di iscrizione, non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria (ex art. 7 legge n. 443 del 1985) - Sussistenza..
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza tuttavia che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 legge n. 443 del 1985.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)