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Sez. L, Sentenza n. 3792 del 15/03/2001 (Rv. 544811 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Carattere costitutivo anche ai fini previdenziali ed assistenziali - A far data dall'entrata in vigore della legge n. 63 del 1993, di conversione del D.L. n. 6 del 1993 - Potere del giudice di disapplicare, in mancanza dei prescritti requisiti, l'atto di iscrizione, non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria (ex art. 7 legge n. 443 del 1985) - Sussistenza - Conseguenze nel procedimento di contestazione della classificazione come industriale ai fini previdenziali di un'impresa iscritta al suddetto albo.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544811-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla commissione regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero), senza tuttavia che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 legge n. 443 del 1985. Ne consegue che l'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, negando che siano dovuti, invece, quelli per il settore industriale, ha l'onere di dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita con il documento che attesti l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo, ma deve pervenire alla decisione mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)