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Sez. L, Sentenza n. 1319 del 08/02/1988 (Rv. 457482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCATA CONSIDERAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA CON DECORRENZA POSTERIORE A QUELLA PRETESA DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCATA CONSIDERAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA CON DECORRENZA POSTERIORE A QUELLA PRETESA DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

L'accertamento del giudice del merito, che, in base al confronto fra la disciplina collettiva di diritto comune in tema d'inquadramento e le mansioni in concreto svolte dal lavoratore, ritenga infondata la pretesa del medesimo ad una determinata qualifica, è incensurabile in Sede di legittimità, ove sostenuto da motivazione immune da vizi e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, la cui eventuale violazione deve formare oggetto di denuncia specifica. Fra i vizi anzidetti non rientra la mancata considerazione della circostanza che il datore di lavoro abbia, con decorrenza posteriore a quella pretesa dal lavoratore, riconosciuto al medesimo la rivendicata qualifica nonostante l'identità dell'attività lavorativa, trattandosi di elemento di valutazione inidoneo a sovvertire il risultato dell'accertamento compiuto in base al confronto fra qualifiche astratte e mansioni effettive. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte, aveva, in particolare, ritenuto che le mansioni della lavoratrice non fossero caratterizzate dall'elemento-necessario, ai sensi dell'art. 4 del C.C.n.L. 1 giugno 1976 per i metalmeccanici, ai fini dell'inquadramento nella quarta cat. Sez. B- della guida e del controllo di un gruppo di altri lavoratori). (V 4289/86, mass n 447057; (V 205/82, mass n 417897; (V 6708/81, mass n 417589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)