Sez. L, Sentenza n. 4289 del 27/06/1986 (Rv. 447057 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI - PROCEDIMENTO LOGICO DA SEGUIRE - FASI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI - PROCEDIMENTO LOGICO DA SEGUIRE - FASI.*
Il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) o per vizi di motivazione; b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in Sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi; C) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte - che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in Sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione - al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.). (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che le mansioni di fatto esercitate dalla lavoratrice fossero proprie della qualifica del quinto livello, ai sensi dell'art. 12 del C.C.n.L. 23 maggio 1975 applicabile ai dipendenti della S.i.P., in quanto caratterizzate, rispetto alla mansione della qualifica del quarto livello, da quella "autonomia dai superiori" che connota pure la distinzione tra impiegati di concetto ed impiegati d'ordine). (V 1496/85, mass n 439499; (V 49/85, mass n 438244; (V 1677/84, mass n 433736; (V 434/83, mass n 425231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)