diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8392 del 27/07/1993 (Rv. 483338 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere | Amministrazione finanziaria - Prezzo di vendita di un bene - Simulazione - Accertamento - Ammissibilità - Preventivo contraddittorio con le altre parti del contratto - Necessità - Esclusione - Preventivo giudizio di simulazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483338-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la simulazione relativa, inerente al prezzo di vendita di un bene, di cui l'Amministrazione Finanziaria si avvale, ha natura meramente incidentale al fine di accertare gli introiti finanziari che per quel mezzo il contribuente avrebbe realizzato; non si richiede, quindi, né il preventivo contraddittorio con le altre parti di quel contratto, che non vengono coinvolte nell'accertamento, né un preventivo giudizio di simulazione, essendo il controllo giudiziario, come in tutte le situazioni di accertamento tributario, demandato alla fase di impugnazione dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)