Sez. 5, Sentenza n. 1549 del 24/01/2007 (Rv. 595989 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Poteri dell'amministrazione finanziaria - Simulazione di un contratto - Deduzione - Ammissibilità - Preventivo giudizio di simulazione - Necessità - Esclusione - Potere del giudice tributario di accertamento incidentale della simulazione - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di accertamento della imposta sul valore aggiunto, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione relativa (inerente al prezzo di vendita di un bene) in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare "incidenter tantum", attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (la pretesa dell'ufficio era, nella specie, basata sulla ritenuta sottofatturazione di un immobile acquistato dalla società di capitali contribuente da altra società di capitali, composta, come la prima, su base strettamente familiare e dai medesimi soci, i quali, come soci della acquirente, nella stessa data della compravendita dell'immobile, avevano rinunciato al credito risultante nel bilancio della società venditrice, rinuncia ritenuta in appello aumento del prezzo contrattuale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)