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Sez. L, Sentenza n. 10841 del 16/08/2000 (Rv. 539609 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Accertamento incidentale della simulazione - Ammissibilità - Terzo contraente - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in materia di rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 2000-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539609-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

L'accertamento incidentale della simulazione soggettiva del contratto non impone l'integrazione del contraddittorio; infatti, potendo tale accertamento compiersi e produrre i suoi effetti tra le parti del processo senza necessità di chiamare in giudizio il terzo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, accertando incidentalmente la fittizietà del contratto di consulenza stipulato tra l'imprenditore e altra società ed avente ad oggetto la temporanea collaborazione di un consulente esterno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)