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Sez. L, Sentenza n. 168 del 19/01/1985 (Rv. 438378 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONTRAPPOSTE PRETESE FATTE VALERE CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALE E INCIDENTALE RELATIVE AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DOVUTO AL LAVORATORE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE TRA I CAPI DELLA SENTENZA IMPUGNATI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE RELATIVA ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI SU CREDITI DI LAVORO OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438378-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONTRAPPOSTE PRETESE FATTE VALERE CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALE E INCIDENTALE RELATIVE AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DOVUTO AL LAVORATORE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE TRA I CAPI DELLA SENTENZA IMPUGNATI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE RELATIVA ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI SU CREDITI DI LAVORO OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ.*

La sussistenza del rapporto di dipendenza o connessione tra i capi della sentenza investiti dall'impugnazione principale e dalla impugnazione incidentale tardiva, ai fini dell'ammissibilità della medesima ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., deve essere valutata non in astratto bensì con riferimento alla natura e alla interazione degli interessi a tutela dei quali venne proposta la causa nonché all'aspetto complessivo ad essi dato con la sentenza impugnata. Pertanto, in materia di controversia di lavoro, allorché le contrapposte pretese - fatte valere rispettivamente con la impugnazione principale e con quella incidentale - attengano tutte alla Determinazione del complessivo trattamento giuridico ed economico dovuto al lavoratore, deve riconoscersi la sussistenza di detto rapporto, ancorché ciascuna di tali impugnazioni muova da propri e specifici presupposti di fatto o involga questioni diverse, con la conseguenza, in particolare, dell'ammissibilità della impugnazione incidentale del lavoratore rivolta a denunciare la erronea decorrenza degli interessi su crediti di lavoro, che siano oggetto dell'impugnazione principale della controparte. (Conf 2876/83, mass n 427801; (Conf 374/83, mass n 425185).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)