Sez. L, Sentenza n. 4515 del 15/05/1987 (Rv. 453214 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONTRAPPOSTE PRETESE RELATIVE AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DOVUTO AL LAVORATORE - RAPPORTO DI DIPENDENZE O CONNESSIONE TRA I CAPI DELLA SENTENZA IMPUGNATI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI DEL LAVORATORE RELATIVE ALLA DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONTRAPPOSTE PRETESE RELATIVE AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DOVUTO AL LAVORATORE - RAPPORTO DI DIPENDENZE O CONNESSIONE TRA I CAPI DELLA SENTENZA IMPUGNATI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI DEL LAVORATORE RELATIVE ALLA DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ.*
La sussistenza del rapporto di dipendenza o connessione tra i capi della sentenza investiti dall'impugnazione principale e dall'impugnazione incidentale tardiva, ai fini della ammissibilità della medesima ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., deve essere valutata non in astratto, bensì con riferimento alla natura ed alla interazione degli interessi a tutela dei quali venne proposta la causa, nonché all'assetto complessivo ad essi dato con la sentenza impugnata. Pertanto, in materia di controversia di lavoro, allorché le contrapposte pretese - fatte valere rispettivamente con l'impugnazione principale e con quella incidentale - attengano tutte alla Determinazione del complessivo trattamento giuridico ed economico dovuto al lavoratore, deve riconoscersi la sussistenza di detto rapporto ancorché ciascuna di tali impugnazioni nuova da propri e specifici presupposti di fatto od involga questioni diverse. Con la conseguenza, in particolare, della ammissibilità della impugnazione incidentale del lavoratore rivolta a denunciare l'erronea decorrenza della rivalutazione monetaria dei crediti retributivi che siano oggetto dell'impugnazione principale della controparte. (V 1772/85, mass n 439721; (V 1201/85, mass n 439320; (Conf 168/85, mass n 438378; (Conf 2876/83, mass n 427801; (Conf 374/83, mass n 425185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)