diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2584 del 18/09/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236007 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Alcooltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Omissione - Conseguenze - Nullità - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236007-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In occasione dell'effettuazione dell'"alcooltest", il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., dà luogo ad un nullità di natura "intermedia", che deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'articolo 182, comma secondo, del codice di rito, senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)